Lo stress lavoro-correlato: la metodologia ergonomica per un percorso valutativo integrato

Work-related stress: ergonomic methodological approach for an integrated assessment procedure

Paola Cenni

Abstract
La valutazione dei fattori di rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dalla legislazione italiana (2008) e soggetta alle indicazioni metodologiche deliberate dalla Commissione Consultiva Permanente (2010), può essere integrata legittimamente sulla base di una li – bera scelta del datore di lavoro, utilizzando strumenti citati per la cosiddetta “valutazione approfondita”, a prescindere dai dati pur rassicuranti emersi dalla “valutazione prelimi – nare” oggettiva raccomandata nel manuale INAIL (2011). Tutto ciò al fine di raccogliere informazioni precoci sulla “percezione soggettiva” dei lavoratori. Al riguardo, l’istanza di interpello 5/2012, avanzata dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi ed accettata dalla Commissione Ministeriale italiana, può consentire di individuare e capire con maggior precisione le criticità legate al rischio stress lavoro-correlato. Tale approfondimento, nel chiamare in causa variabili fisiche, mentali ed organizzative che attengono all’interazione uomo-macchina-ambiente, può avvalersi di un approccio sistemico ed olistico attraverso l’utilizzo di una “checklist ergonomica” costituita da indicatori tratti dalla normativa tecnica ed adattati alla specifica realtà aziendale (ergonomia situata). Questo strumento si è già rivelato utile sia nell’adozione condivisa di misure correttive, sia per un’attività informativa più puntuale sullo stress lavoro-correlato rivolta ai lavoratori considerati a rischio e valutati per gruppi omogenei.

Abstract
The assessment of work-related stress risk factors, governed by Italian law (2008) and subject to the methodological instructions approved by the Standing Advisory Commission on health and safety at work (2010), can be integrated legitimately on the basis of a free choice of employer, using tools mentioned for the so-called “thorough evaluation”, regardless of the reassuring presu – med data obtained with the objective preliminary assessment, recommended in INAIL Manual (2011). All that in order to gather early information on “subjective perception” of workers. For this reason, the content of Ruling 5/2012 from the National Council of Psychologists (2012) and accepted by the Italian Ministerial Commission, may help to identify and understand more clearly the critical issues related to work-related stress risk. Such a deepening, in calling into question the physical variables, mental and organizational concerning the human-machineenvironment, is based on a systemic and holistic approach, through the use of an “ergonomic checklist” consists of indicators drawn from the Technical Standards and adapted to the specific working environment (located ergonomics). This tool has already proved useful both in the adop – tion of shared corrective measures, and more precise information activity on work-related stress towards workers considered at risk and evaluated for homogeneous groups.

Premessa

Nel nostro Paese, il D.Lgs. 81/08 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pone l’obbligo di considerare anche il fattore di rischio psicosociale nel documento di valutazione dei rischi. I requisiti normativi cogenti fanno riferimento agli articoli 15 e 28 (comma 1). In particolare, l’art. 15 (misure generali di tutela) sottolinea le possibili influenze dell’ambiente, dell’organizzazione del lavoro e dell’ergonomia mentre l’art. 28 indica come individuare e definire l’esposizione al rischio stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo del 2004 laddove viene evidenziato che “potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o dal rapporto di lavoro”. Le conseguenti e ragionevoli priorità da osservare indicano tre obiettivi importanti: i) accrescere la consapevolezza e la comprensione del fenomeno da parte del management e dei lavoratori, anche al di là dei necessari adempimenti di legge, per orientare l’attenzione sui primi segnali di stress (favorendo anche la percezione soggettiva di tale rischio); ii) offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento preciso per facilitare il riconoscimento, la prevenzione e/o gestione delle problematiche che possono indurre stress; iii) procedere alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato escludendo altri potenziali fattori come violenza, molestie (vedi mobbing) e stress post-traumatico. Nel percorso di valutazione proposto verrà sottolineata l’importanza di una valutazione soggettiva precoce a cui dovrebbe corrispondere l’adozione di uno strumento mutuato dalla cultura e dalla normativa tecnica ergonomica, a favore della centralità dell’uomo al lavoro non soltanto in fase preventiva progettuale di prodotti e processi ma anche in fase operativa (di correzione), laddove è necessario intervenire sul lavoro per capire contesti, comportamenti e potenziali criticità che attengono a salute e sicurezza. Quanto alla produttività, tutto ciò ha reso possibile nel tempo anche l’apprezzamento di un rapporto positivo costi-benefici da ricondurre in particolare alla corretta applicazione dei principi ergonomici (Beevis, 2003).

1. Per un percorso valutativo realistico e diversificato

1.1 Le indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva Permanente

La “Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro” del Ministero del Lavoro, indica il percorso da seguire “nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge”. Allo scopo sottolinea che:
• la valutazione dello stress lavoro-correlato è strettamente legata alla “famiglia” dei rischi psicosociali;
• tali indicazioni, nel tener conto degli accordi europeo ed interconfederale, dell’ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte regionali pervenute, sono state redatte “secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità”;
• il percorso metodologico suggerito rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo legislativo, riguardante la valutazione dello stress lavoro-correlato, al cui adempimento vengono chiamati tutti i datori di lavoro pubblici e privati;
• il percorso metodologico dovrà portare alla corretta identificazione dei fattori di rischio, per consentire la pianificazione e realizzazione di misure atte ad eliminarli o ridurli;
• la valutazione va riferita e tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori (compresi dirigenti e preposti);
• la valutazione dovrà prendere in esame non singoli ma “gruppi omogenei” di lavoratori per mansioni o partizioni organizzative. Inoltre, la metodologia indicata dalla Commissione Consultiva prevede due fasi: la prima comporta una valutazione necessaria e preliminare; la seconda comporta una valutazione eventuale ed approfondita, solo se la prima fase fa emergere elementi di rischio e se le misure di correzione adottate dal datore di lavoro per eliminarli o ridurli si rivelano inefficaci. Nella prima fase, la valutazione necessaria e preliminare consiste nella rilevazione degli indicatori oggettivi e verificabili appartenenti a tre distinte famiglie:

1. La famiglia degli “eventi sentinella” che richiede misure oggettive da ottenere con il metodo “data-based”, su documentazione aziendale riferita agli ultimi tre anni (andamento indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, sanzioni, lamentele dei lavoratori, segnalazioni o reports del medico competente su particolari criticità emerse in occasione delle visite periodiche).
2. La famiglia dei fattori oggettivi che attengono al “contenuto del lavoro” (caratteristiche ambientali, attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orari e turni, corrispondenza fra competenze dei lavoratori e richieste professionali dell’azienda).
3. La famiglia dei fattori oggettivi che attengono al “contesto lavorativo” (ruolo ricoperto, autonomia decisionale e controllo sul compito, conflitti interpersonali, sviluppo professionale e qualità della comunicazione).

1.2 Possibili strumenti operativi per una valutazione articolata e condivisa del rischio stress lavoro-correlato

Rispettando le suddette indicazioni e nell’ottica di criteri metodologici che auspicano un percorso valutativo sistemico (integrato) sono stati sperimentati, a livello di realtà aziendali di ampie e medie dimensioni, i seguenti strumenti operativi che rientrano nelle possibili classi di metodi in uso per analizzare il lavoro, sia a livello gestionale che organizzativo. In particolare, è bene che la sperimentazione e la messa a punto di tali strumenti tenga conto delle specificità aziendali o di comparto. Pertanto, una valutazione articolata e condivisa potrà ricorrere all’utilizzo di:

Rispettando le suddette indicazioni e nell’ottica di criteri metodologici che auspicano un percorso valutativo sistemico (integrato) sono stati sperimentati, a livello di realtà aziendali di ampie e medie dimensioni, i seguenti strumenti operativi che rientrano nelle possibili classi di metodi in uso per analizzare il lavoro, sia a livello gestionale che organizzativo. In particolare, è bene che la sperimentazione e la messa a punto di tali strumenti tenga conto delle specificità aziendali o di comparto. Pertanto, una valutazione articolata e condivisa potrà ricorrere all’utilizzo di:

• “Sopralluoghi osservativi” (metodologia diretta), per permettere ai valutatori di osservare e conoscere al meglio l’ambiente di lavoro. • “Lista di controllo” contenuta nel manuale INAIL (metodologia oggettiva “data-based”) per seguire la procedura di sintesi raccomandata dalla Commissione Consultiva nella prima fase di valutazione oggettiva. Tale strumento viene utilizzato nell’ambito di ciascun gruppo omogeneo (potenzialmente “critico”) individuato dal management e dagli attori della sicurezza. La lista permette di rilevare, attraverso indicatori ad hoc, numerosi parametri tipici delle condizioni di stress e riferibili: a) all’andamento degli “eventi sentinella”; b) all’area “contenuto del lavoro”; c) all’area “contesto del lavoro”.

• “Checklist ergonomica” (metodologia soggettiva indiretta), allo scopo di coinvolgere i lavoratori nella valutazione delle diverse variabili che caratterizzano la specificità del contesto operativo e del gruppo omogeneo di appartenenza. Al riguardo, gli attori aziendali della prevenzione e gli esperti valutatori potranno selezionare soltanto gli items più congruenti tratti da una checklist più ampia proposta in letteratura e costituita di 70 items, ritenuti utili per far emergere le eventuali criticità presenti nel contesto operativo, secondo i principi dell’ergonomia (Cenni, 2003). Vengono considerate le seguenti variabili: antropometriche, biomeccaniche, segnali/displays/dispositivi di controllo, progetto dell’ambiente di lavoro, progettazione del processo lavorativo, progetto della mansione ed ergonomia del software. Il Gruppo di Valutazione, attraverso il coinvolgimento del RLS, chiederà ai lavoratori di esprimersi sulle questioni poste dalla checklist ergonomica, sia per un utile confronto con le rilevazioni oggettive della “lista di controllo” INAIL, sia per eventuali integrazioni. Inoltre, è opportuno sottolineare che lo strumento trova una sua validità proprio nel sapersi adeguare, attraverso gli indicatori selezionati, alle diverse realtà lavorative considerate, fornendo dati qualitativi comunque quantificabili, a seconda del livello di criticità percepita ed espressa. In tal modo si procede nell’ottica di una “ergonomia situata” che fa della “contestualizzazione” di prodotti, processi e valutazioni il suo presupposto fondamentale. Infine, dal punto di vista economico, non è trascurabile per le aziende dotarsi di strumenti focalizzati sulla complessità delle problematiche lavorative che includono rischi psicosociali e stress: aspetti ancora poco considerati nonostante le sollecitazioni europee che ne denunciano le ricadute negative non solo su salute e sicurezza ma anche a livello di oneri finanziari su persone, organizzazioni e società.
• “Interviste semi-strutturate” (metodologia soggettiva indiretta), condotte dall’intervistatore-valutatore in modo aperto, non direttivo ed amichevole per consentire agli intervistati (management ed attori della sicurezza) di riferire sulle condizioni lavorative attuali o del recente passato. Le domande poste hanno lo scopo sia di sollecitare la verbalizzazione volontaria delle figure aziendali competenti e maggiormente investite di responsabilità sui temi della salute e sicurezza, sia di ottenere ulteriori informazioni su aspetti sfuggiti all’osservazione diretta o ad altre modalità d’indagine, generando opinioni esperte volte a consentire un’esplorazione affidabile e “creativa” di idee utili.

2. Il “paradosso” italiano nella valutazione dello stress lavorocorrelato

2.1 Miopie aziendali e timidezze istituzionali

Convegni e seminari organizzati sullo stress lavoro-correlato hanno evidenziato, fra l’altro, dati e riflessioni sul “paradosso” italiano emerso recentemente con i primi risultati delle valutazioni aziendali condotte fra il 2010 e il 2015. I dati ottenuti presentano notevoli incongruenze rispetto a quelli degli altri Paesi europei, per via di un anacronistico, tranquillizzante e troppo frequente “semaforo verde” emerso ed annotato alla fine della valutazione preliminare. Né appaiono rilevanti le pesanti ristrutturazioni aziendali di questi anni e le evidenti difficoltà occupazionali denunciate dal mondo scientifico e dall’Europa su settori tendenzialmente critici come sanità, scuola, grande distribuzione, trasporti, etc.. Al riguardo, numerose revisioni di letteratura ne riportano le conseguenze negative dovute ad un “consistente aumento del rischio, in lavoratori esposti a stress lavoro-correlato, di sviluppare: patologie cardiovascolari, disturbi psicologici comuni, depressione, disturbi muscolo-scheletrici, aumento delle assenze per malattia, consumo crescente di psicofarmaci, etc.”. Tutto ciò comporta naturalmente anche un aumento dei costi sociali, sanitari ed economici (in miliardi di euro). Sul versante istituzionale, nonostante tale rischio venga riconosciuto nel Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018, nel progetto CCM (Centro nazionale per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie) e nei Piani Regionali, si assiste ad una difficoltà di base anche nel mondo delle ASL nell’affrontare questa problematica con convinzione ed efficacia. Può essere così ipotizzata una svolta culturale ancora debole forse per il mancato o insufficiente coinvolgimento di figure competenti come, ad esempio, medici del lavoro, psicologi del lavoro ed ergonomi esperti in grado di entrare nei contesti operativi con la necessaria visione ed esperienza.

2.2 L’approfondimento ergonomico nella fase di valutazione preliminare

Secondo l’istanza avanzata (con esito positivo) dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potrebbero essere raccolte informazioni sulla “percezione soggettiva” dei lavoratori, potenzialmente a rischio stress lavoro-correlato, già in fase di valutazione preliminare se questa integrazione condivisa ed accettata come libera scelta dal datore di lavoro, venisse considerata utile per individuare con maggior precisione gli interventi da adottare in concreto. La checklist ergonomica potrebbe rappresentare uno strumento basato su un approccio non meccanicistico (bensì finalizzato ad un contesto specifico), in grado di proporre una valutazione multidimensionale e favorire l’integrazione multifattoriale, come raccomandato in varie importanti occasioni seminariali sul problema stress (Costa, 2009). Fra l’altro, lo strumento quantifica tre differenti livelli di percezione di tale criticità, evita l’uso di indicatori non “efficaci” e non “mirati” (rispetto ai gruppi omogenei di riferimento), facendo emergere anche l’intensità dello strain, inteso come condizione legata al senso di inadeguatezza che il lavoratore avverte soprattutto quando non ha capacità di controllo ed intervento sul proprio lavoro, a fronte delle richieste aziendali (Stansfeld e Candy, 2006). Infine, appare più che mai utile sottolineare l’importanza del RLS da valorizzare con informazioni e consigli per un miglior coinvolgimento nel processo di valutazione e gestione di tale rischio. Al riguardo, la Regione Lombardia ha emesso un documento 4, promosso, redatto e condiviso dal suo Laboratorio di Approfondimento “Stress lavoro-correlato” (nel rispetto delle procedure previste dal Piano Regionale SSL 2014-2018). Il Decreto richiama due criteri qualificanti per gli RLS/RLST: a) che il buon percorso valutativo (good-practice) sia imperniato sulla partecipazione effettiva dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti che devono essere consultati fin dalle fasi iniziali dell’intervento; b) che sia garantita sempre e comunque la centralità degli attori interni della prevenzione anche nel caso che il “metodo” venga importato dall’esterno. Il documento è stato diffuso ed apprezzato in ambito CIIP – Gruppo di lavoro stress (Bodini, 2016), anche allo scopo di capire meglio alcune delle cause che possono generare il citato “paradosso” italiano, in attesa che la Commissione Consultiva Permanente verifichi l’efficacia della metodologia indicata a suo tempo.

Bibliografia

Beevis, D. (2003). Costs and Benefits Revisited. Applied Ergonomics, Elsevier, 2003. Bracaletti, G., Papale, A.(2010). B-BS ed ergonomia: sinergie per la prevenzione dei rischi sul lavoro, Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, vol. 32, n. 1:A51-A52. Cenni, P. (2003). Applicare l’ergonomia, Franco Angeli Editore.